Il 2025 segna un momento di svolta nella formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l’entrata in vigore il 24 maggio 2025 del Nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR), viene finalmente adottato un testo unico che accorpa e sostituisce tutti gli accordi precedenti in materia di formazione (2011, 2012, 2016).
Un passaggio atteso da anni, che razionalizza le norme, chiarisce le responsabilità e introduce standard formativi più rigorosi per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale.
Un accordo quadro per la formazione in sicurezza
Il nuovo Accordo è stato sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio. L’obiettivo è ambizioso: semplificare e uniformare il sistema formativo, superando le ambiguità e le sovrapposizioni del passato.
Tra le principali novità:
Obbligo di progetto formativo dettagliato per ogni corso.
Verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi, anche aggiornamenti.
Riduzione del numero massimo di partecipanti a 30 (1:6 per esercitazioni pratiche).
Obbligo di frequenza minima del 90%.
Introduzione di nuove figure e percorsi formativi (es. addetti ambienti confinati, datori di lavoro).
Maggiore tracciabilità e conservazione della documentazione per 10 anni.
Chi è coinvolto? Tutti.
Il nuovo Accordo tocca direttamente ogni soggetto della prevenzione aziendale.
Ecco una panoramica sintetica delle principali figure interessate:
Lavoratori
Confermata la formazione generale (4h) e specifica (4/8/12h in base al rischio).
Verifica finale obbligatoria. Elearning ammesso in casi specifici.
La formazione deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa.
Preposti
La formazione base passa da 8 a 12 ore.
Aggiornamento ogni 2 anni, durata 6h, solo in presenza.
Chi ha frequentato l’ultimo corso da oltre due anni, ha 12 mesi per mettersi in regola.
Dirigenti
Formazione base ridotta da 16 a 12 ore, con modulo “cantieri” da 6 ore per imprese affidatarie.
Aggiornamento quinquennale (6h). Elearning consentito.
Datori di lavoro (NOVITÀ)
Obbligo di formazione base da 16 ore più modulo “cantieri” da 6 ore, da completare entro due anni.
Aggiornamento ogni 5 anni. Elearning consentito.
DL SPP
Prevista una formazione integrativa (modulo comune + moduli tecnico-settoriali).
Aggiornamento quinquennale (8h), anche online.
RSPP e ASPP
Pochi cambiamenti nei contenuti, ma aggiornamento (40h/20h) obbligatorio ogni 5 anni per esercitare.
L’abilitazione non decade, ma non si può esercitare se non aggiornati.
Addetti ambienti confinati (NOVITÀ)
Finalmente normato il percorso formativo previsto dal DPR 177/2011: 12h totali, solo in presenza.
Aggiornamento: 4h ogni 5 anni. Obbligo di adeguamento entro 12 mesi per chi ha formazione non conforme.
Operatori attrezzature
Introdotte nuove attrezzature soggette ad abilitazione: carriponte, raccoglifrutta, caricatori.
I corsi vanno completati entro 12 mesi. L’abilitazione non sostituisce la formazione ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08.
Chi può formare?
Il nuovo Accordo chiarisce finalmente la natura e i requisiti dei soggetti formatori:
Istituzionali (es. INAIL, Regioni, Scuole).
Accreditati (con almeno 3 anni di esperienza documentata).
Organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative.
Il datore di lavoro può diventare soggetto formatore per i propri dipendenti, preposti e dirigenti.
Attestati e controllo
Tutti gli attestati saranno validi su scala nazionale, con contenuti standardizzati.
Non è più obbligatorio indicare il livello di rischio aziendale.
Ogni percorso dovrà prevedere:
Verbale delle verifiche finali.
Registro presenze.
Fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni.
Le modalità di monitoraggio e controllo saranno definite da un successivo provvedimento legislativo.
Perché agire subito?
Molte aziende dovranno riprogrammare corsi, aggiornamenti e modalità organizzative in tempi brevi.
Tra le scadenze più stringenti:
12 mesi per aggiornare preposti e addetti ambienti confinati.
24 mesi per i nuovi obblighi dei datori di lavoro.
12 mesi per abilitare all’uso delle nuove attrezzature.
Ignorare le nuove regole significa esporsi a rischi sanzionatori e operativi.
Conclusioni
Il nuovo Accordo 2025 segna un importante passo verso una formazione più efficace, documentata e aderente alla realtà operativa.
Ma impone a tutti – imprese, consulenti, formatori – di riallineare rapidamente processi, contenuti e documentazione.
Come sempre, la formazione in sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un investimento strategico sulla qualità del lavoro e sul benessere delle persone.