Smart working e sicurezza: da oggi scattano sanzioni per i datori di lavoro non in regola

Smart working e sicurezza: da oggi scattano sanzioni per i datori di lavoro non in regola

di Giovanni Polidoro – Gruppo Polaris

Si tratta di un passaggio cruciale per il sistema della prevenzione aziendale, che rafforza in modo concreto la tutela dei lavoratori anche al di fuori degli ambienti tradizionali di lavoro.

A partire dal 7 aprile 2026, entra in una nuova fase la disciplina della sicurezza sul lavoro agile: i datori di lavoro che non forniranno ai propri dipendenti in smart working e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi connessi all’attività svolta da remoto saranno soggetti a sanzioni rilevanti, sia economiche che penali.

Un obbligo che esisteva già, ma ora è sanzionato

È importante chiarire un punto fondamentale: l’obbligo di informare i lavoratori in modalità agile non è una novità assoluta. Era già previsto dall’articolo 22 della Legge 81/2017, che imponeva al datore di lavoro di garantire un’adeguata informazione sui rischi generali e specifici legati alla prestazione lavorativa svolta fuori sede.

La vera svolta è arrivata con la recente Legge n. 34/2026 (approvata l’11 marzo), che ha reso questo obbligo esplicitamente sanzionabile. In altre parole, ciò che prima rappresentava un dovere normativo ora diventa un requisito il cui mancato rispetto può comportare conseguenze concrete:

  • arresto da due a quattro mesi
  • oppure ammenda fino a 7.403,96 euro

Questo cambiamento segna il passaggio da un obbligo “formale” a una responsabilità pienamente esecutiva e controllabile.

La sicurezza non dipende dal luogo di lavoro

Alla base della norma c’è un principio chiaro: la sicurezza del lavoratore non cambia in funzione del luogo in cui svolge la propria attività.

Anche quando il lavoro viene eseguito da casa o da remoto:

  • il lavoratore resta un dipendente a tutti gli effetti
  • il datore di lavoro mantiene gli obblighi di tutela
  • le norme sulla sicurezza continuano ad applicarsi integralmente

Questo approccio si inserisce nel solco del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), aggiornandone l’impianto alla luce dell’evoluzione del mondo del lavoro, sempre più orientato verso modelli flessibili e digitali.

L’informativa scritta: un elemento centrale

L’informativa sui rischi non è un semplice documento burocratico, ma rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione.

Attraverso questo documento, il datore di lavoro dimostra di aver:

  • individuato i rischi connessi al lavoro agile
  • informato adeguatamente il lavoratore
  • fornito indicazioni sulle corrette modalità operative

Tra i principali rischi da considerare nello smart working troviamo:

  • rischi ergonomici (postazione di lavoro non adeguata)
  • affaticamento visivo
  • stress lavoro-correlato
  • rischi legati all’uso prolungato di dispositivi digitali
  • isolamento e difficoltà organizzative

L’informativa deve essere chiara, aggiornata e coerente con le attività effettivamente svolte dal lavoratore.

Un cambio di passo per le imprese

Questa novità normativa impone alle aziende un cambio di approccio: non è più sufficiente “prevedere” la sicurezza, ma è necessario documentarla, comunicarla e dimostrarla.

Le imprese sono chiamate a:

  • aggiornare le proprie procedure interne
  • integrare la valutazione dei rischi con il lavoro agile
  • predisporre informative specifiche per i lavoratori da remoto
  • coinvolgere attivamente gli RLS

Non si tratta solo di evitare sanzioni, ma di costruire un sistema di gestione della sicurezza realmente efficace e coerente con i nuovi modelli organizzativi.

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